Con una sentenza tutt’altro che scontata, la Corte Costituzionale tedesca non si è opposta allo “scudo antri-spread” di Mario Draghi che ha evitato il collasso dell’Euro tra il 2011 ed il 2012, analizziamo insieme la decisione della Corte
(di Domenico di Cresce)
Nei mesi di febbraio e marzo si sono susseguite due attese pronunzie della Corte Costituzionale tedesca,la cui indipendenza è conosciuta ed apprezzata ben al di là dei confini tedeschi. Parliamo infatti di un organo che non ha mai esitato a dar vita,con le sue sentenze, a veri e propri colpi di scena, disponendo in modo inusitato ed inaspettato, come quando, assai recentemente, ha dichiarato incostituzionale la soglia di sbarramento del 5% prevista nel sistema elettorale tedesco, andando contro le previsioni più accreditate,che ritenevano altamente improbabile un intervento così incisivo su un meccanismo elettorale consolidato da decenni.
Nel caso che ci occupa, i giudici costituzionali federali erano chiamati a pronunziarsi sulla compatibilità con la Legge Fondamentale tedesca dei due meccanismi che, nel periodo clou della crisi dei debiti sovrani dei Paesi dell’eurozona, hanno consentito la sopravvivenza dell’euro,ossia:
a)l’OMT (Outright Monetary Transactions);
b)l’ESM(European Stability Mechanism).
I giudici di Karlsruhe si sono pronunciati sulla compatibilità del suddetto OMT, ovverosia il Meccanismo Europeo di Stabilità, che consente alla Banca Centrale Europea di procedere, a determinate condizioni, che corrispondono a precisi e potenzialmente assai stringenti impegni da parte degli Stati richiedenti, all’acquisto dei titoli del debito sovrano emessi da questi ultimi.
In questo caso, la sentenza del giudici costituzionali è stata abbastanza conforme alle aspettative degli osservatori, in quanto si è ispirata alla ricerca di una soluzione compromissoria; tuttavia, la pronunzia in commento, resa pubblica lo scorso 7 febbraio, presenta alcuni caratteri inediti e per certi versi inattesi.
Secondo il punto di vista della Corte, ci sono ragioni importanti per assumere che l’O.M.T. superi il mandato di politica monetaria della Banca centrale europea e che quindi infranga le competenze degli Stati membri, violando il divieto di finanziamento monetario del bilancio. Il Senato della Corte è quindi incline a considerare l’OMT come un atto “ultra vires” (viziato da eccesso di potere); tuttavia, ritiene anche possibile che, se l’OMT fosse interpretato restrittivamente alla luce dei trattati, la sua conformità con il diritto di primo livello EU possa essere raggiunta. Il Senato – organo decisionale della Corte Costituzionale – ha deciso con 6:2 voti; il giudice Lübbe-Wolff e il giudice Gerhardt hanno entrambi espresso un parere separato.
Ma vediamo quali erano le censure mosse dai denunzianti, perlopiù funzionari di vertice della Banca Centrale tedesca. I denuncianti contestavano, in primo luogo, la partecipazione della Bundesbank tedesca all’attuazione della decisione del Consiglio direttivo della Banca centrale europea del 6 settembre 2012 sulle caratteristiche tecniche delle Outright Monetary Transactions (OMTs) e, in secondo luogo, che il Governo federale tedesco e il Bundestag tedesco non abbiano agito contro questa decisione. La decisione OMT prevede che il Sistema europeo di banche centrali (European System of Central Banks – ESCB) possa acquistare titoli di Stato di specifici Stati membri in ammontare illimitato se, e fino a che, questi Stati membri partecipino a un programma di riforma concordato con lo EFSF/ESM (lo European Financial Stability Facility o in seguito lo European Stability Mechanism). L’obiettivo dichiarato dell’OMT è di salvaguardare un’adeguata trasmissione della politica monetaria e la coerenza o “unicità” della politica monetaria. L’OMT non è stato ancora attivato ma, come si vede, ha suscitato le fattive reazioni degli euroscettici (sia dei funzionari della Banca Centrale tedesca che di politici critici verso il mantenimento della moneta unica europea).
(cfr. http://europeancentralbank.wordpress.com/2014/02/07/corte-costituzionale-tedesca-sullomt-rinvio-alla-ecj/)
Come riferito, a prima vista la Corte è sembrata pronunciarsi a favore dell’illegittimità dell’OMT, affermando che esso non sembra essere coperto dal mandato della Banca centrale europea. Secondo la formulazione, la struttura e lo scopo dei Trattati, la politica monetaria va distinta (in particolare) dalla politica economica, che ricade principalmente nella responsabilità degli Stati membri. Rilevante ai fini della delimitazione sono l’obiettivo immediato di un atto, che va determinato oggettivamente, gli strumenti previsti per raggiungere l’obiettivo, e il suo collegamento ad altre disposizioni.
La classificazione dell’OMT come atto di politica economica è sostenuto dal suo obiettivo immediato, che è quello di neutralizzare gli spread sui titoli di Stato di specifici Stati membri dell’area euro. Secondo la Banca centrale europea, questi differenziali sono in parte basati sulla paura degli investitori di una reversibilità dell’euro; tuttavia, secondo la Bundesbank, tali differenziali dei tassi di interesse riflettono solo lo scetticismo dei partecipanti al mercato che i singoli Stati membri forniscano sufficiente disciplina di bilancio per rimanere solventi in modo permanente.
L’acquisto di titoli di Stato solo di determinati Stati membri è un’ulteriore indicazione che l’OMT è un atto di politica economica perché il quadro di politica monetaria dello ESCB generalmente non ha un approccio che differenzia tra singoli Stati membri. Il parallelismo dell’OMT con i programmi di assistenza EFSF e ESM e il rischio di minare i loro obiettivi e requisiti confermano questa valutazione. L’acquisto di titoli di Stato per fornire sollievo ai singoli Stati membri previsto dall’OMT appare, in questo contesto, l’equivalente funzionale di una misura di assistenza della suddetta istituzione.
Tuttavia, fatta tale premessa, i giudici costituzionali hanno compiuto quello che può essere considerato un passaggio quasi rivoluzionario: dopo aver sentenziato che un’interpretazione restrittiva del meccanismo in esame potrebbe renderlo compatibile con le norme dei Trattati europei ed evitare che esso si ponga in contrasto col mandato della BCE, i giudici hanno concluso, in modo del tutto inedito, che dovrà essere la Corte di giustizia europea a dare un’interpretazione del meccanismo varato nel settembre 2012 ed inviso ai ricorrenti, come è dimostrato dalla circostanza che il presidente della Bundesbank Jens Weidmann fu l’unico a votare contro la proposta nel board della Bce. Il consiglio della Banca Centrale procedette comunque alla sua approvazione in quanto a suo avviso una sua bocciatura avrebbe avuto conseguenze gravi per l’economia europea in un momento di grande fragilità.
In tal modo, i giudici tedeschi sembrano aver ragionato in un’ottica di separazione di competenze, ritenendo che la corretta interpretazione del complesso meccanismo dell’OMT non possa che spettare ad un organo comunitario; tale passaggio è stato oltremodo innovativo, in quanto mai in passato la Corte Costituzionale federale, solitamente gelosa delle sue prerogative, aveva chiamato in causa i giudici comunitari, nell’ottica di una separazione di competenze, tanto è vero che qualche commentatore,forse anche in maniera troppo enfatica,ha affermato che i giudici tedeschi hanno finalmente riconosciuto la primazia dei loro omologhi comunitari.
In ogni caso, dal momento che è altamente improbabile che la Corte di giustizia europea fornisca un’interpretazione dell’OMT tale da decretarne l’illegittimità, i mercati hanno reagito molto positivamente alla temuta pronunzia della Corte Costituzionale tedesca, cosicché si è assistito ad un ulteriore raffreddamento dello spread (il divario di rendimento fra i Bund tedeschi e i titoli del debito sovrano degli Paesi dell’eurozona).
Tale “sollievo” è sicuramente legato alla preoccupazione che una sentenza meno prudente nel suo tenore avrebbe potuto depotenziare o addirittura demolire lo scudo eretto attraverso la creazione dell’OMT a difesa della moneta unica europea.
A distanza di poco più di un mese, il 19 marzo 2014, i giudici di Karlsruhe si sono soffermati su un altro pilastro dell’edificio dell’euro, l’ESM,ossia il c.d. Fondo salva-Stati,adottato nel 2012,in sostituzione di un precedente ma più debole ed insufficiente meccanismo, per fornire aiuti agli Stati dell’eurozona che ne facciano richiesta.
Questa volta il tenore della pronunzia è più apertamente ed esplicitamente sfavorevole nei confronti degli euroscettici che nel 2013 avevano proposto ricorso contro questo secondo meccanismo, in quanto, con una pronunzia che ricalca in gran parte il contenuto di quella preliminare del settembre 2012, i giudici costituzionali federali hanno escluso qualsivoglia violazione della Legge fondamentale tedesca, pur operando un distinguo che era già presente nella citata pronunzia di un anno e mezzo prima: qualsiasi aumento della dotazione dell’E.S.M., attualmente fissata in 700 miliardi di euro, dovrà essere approvato previamente dal Parlamento tedesco.
(cfr. http://it.euronews.com/2014/03/18/la-corte-costituzionale-tedesca-legale-il-fondo-salva-stati/)
Rispetto alla pronunzia del mese precedente, concernente il meccanismo di acquisto illimitato di titoli del debito sovrano dei Paesi che ne facciano richiesta da parte della BCE, quella riguardante l’ESM appare più risoluta ed un pò meno compromissoria, il che conferma che la questione dell’OMT rimane molto più problematica e che questo secondo strumento è ancora oggi accettato con molta difficoltà da parte dei vertici economici di Berlino.
Nel complesso,comunque, i giudici costituzionali tedeschi non sembrano volersi assumere la responsabilità di un crollo dell’U.M.E.(Unione Monetaria Europea), che sarebbe assai verosibilmente seguito all’accoglimento delle tesi dei ricorrenti.
Seppur con fatica, quindi, l’integrazione europea sembra proseguire, come dimostrano anche i passi in avanti compiuti fra dicembre 2013 e marzo 2014 nel percorso dell’Unione bancaria, anche se l’imminenza delle elezioni per il Parlamento europeo, in occasione delle quali è prevista una crescita delle forze ostili all’integrazione strettamente politica,desta molte preoccupazioni, legate ad una forte diminuzione del supporto politico al processo in corso.
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